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Registro dei titolari effettivi -aggiornamento 28/03/2024

Respinto il ricorso presentato al TAR il 6/12/2023

Il TAR Lazio con sentenza N. 06839/2024 REG.PROV.COLL. – N. 15566/2023 REG.RIC. ha respinto il ricorso presentato il 6/12/2023 con cui sono stati impugnati i provvedimenti ministeriali in materia di titolare effettivo.

Pertanto riprende a decorrere il termine dei 60 giorni di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 9/10/2023 in G.U.) che accerta la piena operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.

IL TERMINE DEI 60 GIORNI SCADE IL GIORNO 11 APRILE 2024.

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Il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto attestante l’operatività del sistema titolare effettivo

Il TAR Lazio, sezione IV, con ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 ha disposto la sospensione cautelare dell’efficacia del decreto Ministero delle imprese e del Made in Italy recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva” pubblicato in G.U – Serie generale n. 236 del 9 ottobre 2023. Pertanto l’obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023 resta sospeso in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio.

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Consulta il portale ufficiale del Titolare Effettivo. https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

È stato pubblicato in data 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, intitolato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”.

Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la comunicazione al registro dei titolari effettivi.

Pertanto, il termine per la comunicazione del titolare effettivo, per le imprese, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, è l’11/12/2023.

Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari. Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Le imprese, persone giuridiche private, trust e i mandati fiduciari costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

Come individuare il soggetto che può firmare la pratica per un’impresa?

Consulta la visura aggiornata per verificare chi sono i soggetti che rappresentano l’impresa. Per la tua impresa, puoi accedere anche al cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it.

Quali sono i soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo?

I soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo sono le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust.

Chi è il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica?

Se l’assetto proprietario non consente di individuare alcun soggetto con tale caratteristica, si considerano, nell’ordine, i seguenti requisiti:

– il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

– il controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria

– l’esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società

–  il possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

In un’impresa può essere identificato anche più di un titolare effettivo.

ione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

 Chi è il titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini al trust?

ll titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini al trust è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

– costituente

– fiduciario

– guardiano

– beneficiario

– soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

In un trust o istituto giuridico affine al trust possono essere identificati anche più di un titolare effettivo.

Comunicazione indirizzo PEC – obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2020

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – che ha modificato l’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

mancata comunicazione della proroga o risoluzione anticipata

locazioni cedolare secca

Dopo del Decreto Legge n. 34/2019

Ad oggi, con la conversione del Decreto Legge n. 34/2019 è stato eliminato l’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011.Quindi, la mancata comunicazione della proroga o risoluzione anticipata del contratto di locazione con cedolare secca non determina più conseguenze, fermo restando che:

  • l’opzione della tassazione agevolata resta valida per tutta la durata della proroga, purché il Contribuente tenga un comportamento coerente;
  • non trovano più applicazioni le sanzioni di euro 50 ed euro 100 in caso di tardiva od omessa comunicazione della proroga o risoluzione.

Rimborso imposta di bollo versata in eccesso o non dovuta Registro Imprese Milano Monza Lodi

Con Risoluzione n. 125/E del 13.10.2017 la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la richiesta di rimborso del bollo assolto telematicamente deve essere presentata ai soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642 del 1972.

Si comunica pertanto che, con riferimento alle domande/denunce telematiche al R.I./REA, per le quali l’imposta di bollo sia stata corrisposta anche se non dovuta (in quanto adempimento esente), o sia stata corrisposta in eccesso, è possibile presentare istanza di rimborso a questo Ente mediante l’apposito modulo.

L’istanza deve essere presentata all’indirizzo PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it.

link per scaricare modulo:http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/35106048/mo-da104.pdf/ca887d30-5d5c-49b7-a932-dd6a0d123766

Imposta di registro Piano di riparto nuovo chiarimento Agenzia Entrate su obbligo di registrazione 25 luglio 2017

L’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr. n. 131/1986, stabilisce che sono soggetti ad imposta di registro gli atti delle società, qualunque sia il ‘tipo’ sociale. La lett. d) dell’art. 4 include tra questi le “..assegnazioni ai soci,associati o partecipanti”.  L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007 ha in proposito comunicato che:            … non ricorre l’obbligo di registrazione in termine fisso per i bilanci  finali di liquidazione che non comportino una distribuzione di utili, anche se negli stessi viene indicato un credito IVA, in quanto quest’ultima è una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”. 

L’Agenzia ha successivamente chiarito (v.consulenza giuridica n.904-2/2017)che la locuzione “assegnazione ai soci” include anche la restituzione di somme imputabili al capitale sociale(o riserve) .        Tale assegnazione può avvenire in danaro, ovvero mediante altri cespiti dell’attivo. La domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione nel registro delle imprese è quindi soggetta ad imposta di registro i) in misura fissa se è prevista l’assegnazione ai soci di somme di danaro; ii) in misura fissa se è prevista l’assegnazione, soggetta ad IVA, di altri beni: iii) in misura proporzionale, e secondo le varie aliquote previste dall’art. 4 del dpr n. 131/1986, negli altri casi.

Non applicabilità della Tassa di concessione governativa attivita’ regolate

Con propria nota del 13 ottobre 2015, l’ Agenzia delle entrate – Direzione Generale della Lombardia, in risposta ad un interpello formulato dalle Camere di Commercio lombarde, ha chiarito che non è dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al Registro delle Imprese o al REA, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ) per le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio.

Pertanto per tali attività, la Camera di Commercio di Milano non applica più la tassa di concessione governativa.

In merito alle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere, la Camera di Commercio di Milano applica, dal 05/08/2015, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate relativamente al non assoggettamento alla tassa di concessione governativa delle iscrizioni nel registro delle imprese delle suddette attività. L’Agenzia delle Entrate – in risposta a un interpello della Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti (CIDEC) della Campania – ha infatti chiarito che per tali attività d’impresa le TT.CC.GG. non sono dovute.

LINK RICERCA CODICE IDENTIFICATIVO

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm

Se devi fare comunicazioni all’Agenzia Entrate relative ad un contratto di locazione devi essere in possesso del codice identificativo. Utile soprattutto per i vecchi contratti per cui non era previsto.

Il link ti aiuta a trovarlo, ti può essere utile per rinnovi,cessioni,proroghe e risoluzioni contratto locazione in essere

ISTRUZIONI PAGAMENTO F24 ELI.DE-LOCAZIONI

I versamenti relativi alla registrazione, alle annualità successive alla prima,delle proroghe, alle cessioni e alle risoluzioni mediante i servizi telematici dell’Agenzia sono effettuati con addebito su c/c bancario o postale utilizzando il modulo

Modello F24 Elementi identificativi (EL.IDE)

Sezione contribuente

  • Codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale: inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto, parte del contratto, che effettua il versamento;
  • Codice fiscale e Codice identificativo: inserire il codice fiscale di una delle controparti e il codice identificativo “63” (controparte).
  • Sezione erario ed altro

    • Codice ufficio: non compilare;
    • Codice atto: non compilare;
    • Tipo: inserire la lettera “F” (registro)
    • Elementi identificativi: E’ anche possibile recuperare il codice identificativo del contratto con la funzione Ricerca codice identificativo del contratto. Non compilare;
    • Codice: inserire il codice tributo (vedi tabella dei codici tributo);
    • Anno di riferimento: indicare (in formato AAAA) l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore;
    • Importi a debito versati: gli importi da versare;

     

    Tabella dei codici tributo locazione e affitto di beni immobili

    codice Denominazione
    1500 Imposta di Registro per prima registrazione
    1501 Imposta di Registro per annualità successive
    1502 Imposta di Registro per cessioni del contratto
    1503 Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
    1504 Imposta di Registro per proroghe del contratto
    1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
    1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Diritti certificati CARICHI PENDENTI -CASELLARIO GIUDIZIALE

Con decreto del 7 Maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 149 del 30.06.2015, sono stati aumentati gli importi relativi al diritto di copia ed al diritto di certificato Tribunale.In questo modo, pertanto, l’importo previsto per il diritto di certificato passa da € 3,68 ad € 3,84.

Nuova sede dal 01 settembre 2014: via Giuseppe Broggi 22- Milano -20129

 

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