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Registro dei titolari effettivi

Consulta il portale ufficiale del Titolare Effettivo. https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Troverete nel capitolo ASSISTENZA la risposta a molte domande.

Per ora si è ancora in attesa delle pubblicazioni dei provvedimenti attuativi.

Dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 121 del 25 maggio 2022) il Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell’economia e Finanza di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, dal titolo “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”. Il decreto contiene le disposizioni regolamentari relative al c.d. registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini. A partire dal 9 giugno, data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare entro sessanta giorni ulteriori decreti:1) Un decreto che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese2) Un decreto che fisserà i diritti di segreteria3) Un decreto per l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali4) Un decreto finale che accerterà l’operatività del sistema di comunicazione. Dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione. Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust. Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. Le imprese, persone giuridiche private, trust e istituti affini costituite successivamente alla data di pubblicazione in G.U del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di piena operatività del sistema di comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri. Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. Ulteriori informazioni saranno fornite in base all’evoluzione dell’adozione dei decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Comunicazione indirizzo PEC – obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2020

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – che ha modificato l’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

mancata comunicazione della proroga o risoluzione anticipata

locazioni cedolare secca

Dopo del Decreto Legge n. 34/2019

Ad oggi, con la conversione del Decreto Legge n. 34/2019 è stato eliminato l’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011.Quindi, la mancata comunicazione della proroga o risoluzione anticipata del contratto di locazione con cedolare secca non determina più conseguenze, fermo restando che:

  • l’opzione della tassazione agevolata resta valida per tutta la durata della proroga, purché il Contribuente tenga un comportamento coerente;
  • non trovano più applicazioni le sanzioni di euro 50 ed euro 100 in caso di tardiva od omessa comunicazione della proroga o risoluzione.

Rimborso imposta di bollo versata in eccesso o non dovuta Registro Imprese Milano Monza Lodi

Con Risoluzione n. 125/E del 13.10.2017 la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la richiesta di rimborso del bollo assolto telematicamente deve essere presentata ai soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642 del 1972.

Si comunica pertanto che, con riferimento alle domande/denunce telematiche al R.I./REA, per le quali l’imposta di bollo sia stata corrisposta anche se non dovuta (in quanto adempimento esente), o sia stata corrisposta in eccesso, è possibile presentare istanza di rimborso a questo Ente mediante l’apposito modulo.

L’istanza deve essere presentata all’indirizzo PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it.

link per scaricare modulo:http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/35106048/mo-da104.pdf/ca887d30-5d5c-49b7-a932-dd6a0d123766

Imposta di registro Piano di riparto nuovo chiarimento Agenzia Entrate su obbligo di registrazione 25 luglio 2017

L’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr. n. 131/1986, stabilisce che sono soggetti ad imposta di registro gli atti delle società, qualunque sia il ‘tipo’ sociale. La lett. d) dell’art. 4 include tra questi le “..assegnazioni ai soci,associati o partecipanti”.  L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007 ha in proposito comunicato che:            … non ricorre l’obbligo di registrazione in termine fisso per i bilanci  finali di liquidazione che non comportino una distribuzione di utili, anche se negli stessi viene indicato un credito IVA, in quanto quest’ultima è una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”. 

L’Agenzia ha successivamente chiarito (v.consulenza giuridica n.904-2/2017)che la locuzione “assegnazione ai soci” include anche la restituzione di somme imputabili al capitale sociale(o riserve) .        Tale assegnazione può avvenire in danaro, ovvero mediante altri cespiti dell’attivo. La domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione nel registro delle imprese è quindi soggetta ad imposta di registro i) in misura fissa se è prevista l’assegnazione ai soci di somme di danaro; ii) in misura fissa se è prevista l’assegnazione, soggetta ad IVA, di altri beni: iii) in misura proporzionale, e secondo le varie aliquote previste dall’art. 4 del dpr n. 131/1986, negli altri casi.

Non applicabilità della Tassa di concessione governativa attivita’ regolate

Con propria nota del 13 ottobre 2015, l’ Agenzia delle entrate – Direzione Generale della Lombardia, in risposta ad un interpello formulato dalle Camere di Commercio lombarde, ha chiarito che non è dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al Registro delle Imprese o al REA, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ) per le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio.

Pertanto per tali attività, la Camera di Commercio di Milano non applica più la tassa di concessione governativa.

In merito alle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere, la Camera di Commercio di Milano applica, dal 05/08/2015, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate relativamente al non assoggettamento alla tassa di concessione governativa delle iscrizioni nel registro delle imprese delle suddette attività. L’Agenzia delle Entrate – in risposta a un interpello della Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti (CIDEC) della Campania – ha infatti chiarito che per tali attività d’impresa le TT.CC.GG. non sono dovute.

LINK RICERCA CODICE IDENTIFICATIVO

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm

Se devi fare comunicazioni all’Agenzia Entrate relative ad un contratto di locazione devi essere in possesso del codice identificativo. Utile soprattutto per i vecchi contratti per cui non era previsto.

Il link ti aiuta a trovarlo, ti può essere utile per rinnovi,cessioni,proroghe e risoluzioni contratto locazione in essere

ISTRUZIONI PAGAMENTO F24 ELI.DE-LOCAZIONI

I versamenti relativi alla registrazione, alle annualità successive alla prima,delle proroghe, alle cessioni e alle risoluzioni mediante i servizi telematici dell’Agenzia sono effettuati con addebito su c/c bancario o postale utilizzando il modulo

Modello F24 Elementi identificativi (EL.IDE)

Sezione contribuente

  • Codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale: inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto, parte del contratto, che effettua il versamento;
  • Codice fiscale e Codice identificativo: inserire il codice fiscale di una delle controparti e il codice identificativo “63” (controparte).
  • Sezione erario ed altro

    • Codice ufficio: non compilare;
    • Codice atto: non compilare;
    • Tipo: inserire la lettera “F” (registro)
    • Elementi identificativi: E’ anche possibile recuperare il codice identificativo del contratto con la funzione Ricerca codice identificativo del contratto. Non compilare;
    • Codice: inserire il codice tributo (vedi tabella dei codici tributo);
    • Anno di riferimento: indicare (in formato AAAA) l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore;
    • Importi a debito versati: gli importi da versare;

     

    Tabella dei codici tributo locazione e affitto di beni immobili

    codice Denominazione
    1500 Imposta di Registro per prima registrazione
    1501 Imposta di Registro per annualità successive
    1502 Imposta di Registro per cessioni del contratto
    1503 Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
    1504 Imposta di Registro per proroghe del contratto
    1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
    1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Diritti certificati CARICHI PENDENTI -CASELLARIO GIUDIZIALE

Con decreto del 7 Maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 149 del 30.06.2015, sono stati aumentati gli importi relativi al diritto di copia ed al diritto di certificato Tribunale.In questo modo, pertanto, l’importo previsto per il diritto di certificato passa da € 3,68 ad € 3,84.

Sviluppo Web: Amber S.r.l.      Disegno e logo: Trow Eye