Coloro che sono autonomamente iscritti sia nell’ex ruolo che nel registro imprese e che non hanno aggiornato la posizione anagrafica nel registro delle imprese e nel REA entro il 30 settembre 2013 sono soggetti, invece, alla sanzione dell’inibizione dell’attività economica con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese (v. art. 10 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011). L’aggiornamento è tecnicamente possibile sino all’emanazione del provvedimento: restano ferme, in questo caso, le sanzioni per tardivo adempimento.
L’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti.