Nulli i contratti di affitto (così come di compravendita o di comodato d’uso gratuito) se non viene allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica). È questa la principale novità introdotta dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, che converte il D.L. 4 giugno 2013, n. 63. È in vigore dal 4 agosto, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 181, la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.Questa Legge prevede alcune importanti novità relative alla certificazione energetica degli edifici, quali ad esempio: 1)la trasformazione dell’ACE in APE (Attestato di Prestazione Energetica); 2)l’obbligo di messa a disposizione dell’APE a favore dell’inquilino fin dall’inizio delle trattative e della sua consegna all’inquilino stesso al termine delle trattative;
3)l’obbligo di inserimento nel contratto di locazione di una clausola nella quale il conduttore dia atto di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica dal locatore. 4)Soprattutto, sono previste sanzioni, comprese tra i 300€ e i 1.800€ per gli affitti, a carico del locatore che non avesse dotato l’unità immobiliare di APE in caso di nuova locazione dell’immobile.
All’art. 6, in sede di conversione in Legge del Decreto, il comma 3-bis, recita testualmente:
“l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.