aggiornamento 05 novembre 2025 solo CCIAA di Milano:

A partire dal 31 ottobre 2025 è stata modificata la normativa relativa all’obbligo di iscrivere il domicilio digitale al registro delle imprese da parte degli amministratori.
Questo obbligo, introdotto dal 1° gennaio 2025, è stato infatti ridefinito dall’art. 13, comma 3, del Decreto Legge 159/2025 che ha cambiato la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento.
Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall’art. 13 c. 3 del Decreto Legge 159/2025:

“L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31/12/2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.

E’ opportuno precisare che “l’amministratore delegato” è previsto dall’art. 2381 c.c., che ha rubrica “Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati”.
L’art. 2381 c.c. dispone (comma 1): “Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”. (comma 2): “Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti”. 

Tale norma del codice civile stabilisce, pertanto, che il componente del consiglio di amministrazione (cioè il “consigliere”) cui sono delegati poteri e attribuzioni dal consiglio di amministrazione è un “amministratore delegato” ed è quindi tenuto all’adempimento. 

consiglieriobbligati all’adempimento, possono essere indicati nelle visure camerali con diverse diciture: come “amministratori delegati“, oppure come “consiglieri delegati” o, ancora come “consiglieri con poteri“. In tutti questi casi si tratta di componenti del consiglio di amministrazione a cui tale organo amministrativo ha delegato “proprie attribuzioni”, come disposto dall’art. 2381 comma 2 c.c.. Si tratta cioè di consiglieri cui, per legge, va riconosciuta la qualifica di “amministratore delegato”, obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale.

L’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente e dal 01/01/2025 in capo a tutti gli amministratori – dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.

Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili. In alcuni casi, anche se non frequenti, questi incarichi possono essere previsti nei patti sociali delle società di persone (snc, sas e ss): in questa ipotesi, i soggetti chiamati a svolgere tali funzioni sono tenuti a comunicare e iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.

Le nuove disposizioni prevedono, come ricordato sopra, che il domicilio digitale degli amministratori NON POSSA COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA, intendendo non solo quello della società su cui viene effettuata la comunicazione, ma anche il domicilio digitale di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel registro delle imprese.
Unica eccezione riguarda l’amministratore che sia anche imprenditore individuale: in questo caso l’amministratore può comunicare, come proprio domicilio digitale, quello iscritto della propria impresa individuale.

Il domicilio digitale dell’impresa non può essere comunicato dall’amministratore, obbligato o meno all’adempimento.

Persone soggette all’obbligo

La norma si applica, come ricordato, a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri.
Se manca la figura dell’amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione; ovviamente, se il presidente del cda ha poteri attribuiti dall’organo amministrativo, è in ogni caso tenuto all’adempimento in quanto è anche un “amministratore delegato”.

In virtù del richiamo operato dagli articoli 2409 novies c.c. e 2409 noviesdecies c.c. all’art. 2381 c.c., sono obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale anche i componenti del consiglio di gestione (che abbiano poteri e, in mancanza, il presidente) delle società per azioni che adottano il sistema amministrativo dualistico nonché i componenti del consiglio di amministrazione (che abbiano poteri e, in mancanza, il presidente) delle società per azioni che adottano il sistema amministrativo monistico.

L’obbligo non riguarda le società a responsabilità limitata che adottino la forma amministrativa “PIU’ AMMINISTRATORI”.

Non sono inoltre tenuti all’adempimento i liquidatori, i preposti di sedi secondarie di società estera, gli amministratori di Consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP).

La norma si applica ai soli amministratori indicati quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono intervenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.

Iscrizione della sola comunicazione del domicilio digitale

Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore, in quanto trattasi di adempimento personale. La domanda di iscrizione del domicilio digitale può essere presentata e firmata digitalmente – oltre che dall’amministratore stesso – anche dal commercialista che dichiari di aver ricevuto incarico dall’amministratore interessato.
La pratica può essere presentata e firmata digitalmente anche dal notaio, che si presume, in quanto notaio istante, che abbia ricevuto incarico dal singolo amministratore. Resta infine confermato che gli altri intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche) possono trasmettere la pratica; in questo caso alla firma digitale dell’amministratore si aggiunge la firma digitale del soggetto intermediario.

Amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 che non hanno comunicato il domicilio digitale all’ufficio del registro delle imprese.

GLI AMMINISTRATORI UNICI, GLI AMMINISTRATORI/CONSIGLIERI DELEGATI E I CONSIGLIERI CON POTERI oppure, in mancanza di queste cariche amministrative, tutti i presidenti di cda privi di amministratori/consiglieri delegati o di consigliere con poteri, GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DEL 31/10/2025 DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31/12/2025.

Amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 che hanno comunicato, in precedenza, il domicilio digitale dell’impresa.

GLI AMMINISTRATORI UNICI e i COMPONENTI dell’organo amministrativo DOTATI DI POTERI che hanno comunicato in precedenza, come proprio domicilio digitale, quello dell’impresa sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

Soggetti già iscritti alla data del 31/10/2025 e non più obbligati ad avere un domicilio digitale, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale (anche coincidente con quello dell’impresa).

I soggetti, diversi dagli amministratori obbligati sopra detti, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale possono presentare domanda di cessazione del domicilio digitale iscritto.
In caso di utilizzo del software DIRE va selezionato l’adempimento “Altre comunicazioni impresa/Altri atti e fatti soggetti a deposito”. Nel riquadro va compilato nome, cognome e domicilio digitale del soggetto del quale si vuole cessare il domicilio digitale.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

La mera comunicazione/variazione del domicilio digitale da parte degli amministratori obbligati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

La mera comunicazione/variazione/cessazione del domicilio digitale da parte di tutti gli altri soggetti non obbligati, è soggetta al pagamento:

  1. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di società di capitali;
  2. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di società di persone.

Sanzioni

Si segnala che l’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.