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Imprese Culturali e Creative (ICC): dal 30/9/2025 nuova sezione speciale del Registro Imprese

L’art. 25 della legge n. 206/2023 ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale e ha definito la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l’istituzione di una apposita sezione speciale del registro imprese in cui sono iscritte tali imprese. Come si può desumere dal primo comma del suddetto articolo, scopo della legge è la valorizzazione della cultura e della creatività quali elementi distintivi dell’identità italiana in grado di accrescere il valore sociale ed economico della Nazione.

Il successivo decreto interministeriale n. 402 del 25/10/2024 (decreto ICC), in attuazione dell’articolo 25, comma 6 della legge 206/2023, ha definito le modalità e le condizioni per il riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa, prevedendo che tale riconoscimento avvenga a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica mediante la comunicazione unica.

Il Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 10/7/2025, in attuazione dell’art. 5 del suddetto decreto ICC, ha istituto l’apposita sezione speciale del registro imprese e ha dettato le disposizioni concernenti gli adempimenti per l’iscrizione nella suddetta sezione speciale; in allegato al decreto sono stati inoltre elencati i codici ATECO delle attività ammissibili.

Infine, con il decreto direttoriale del 7/8/2025, il Ministero delle Imprese e del Made In Italy ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica da presentare al registro imprese (v. 7.06), necessarie per permettere la presentazione delle istanze relative all’iscrizione/cancellazione degli enti coinvolti nella nuova sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative. Il decreto ha anche aggiornato le istruzioni per la compilazione della modulistica necessaria per questo adempimento (modelli S5 e I2).

Le nuove specifiche tecniche entrano in vigore il 30 settembre 2025, di conseguenza le imprese culturali e creative possono presentare la domanda di iscrizione nella apposita nuova sezione speciale del registro imprese a partire dal 30/9.

https://www.milomb.camcom.it/imprese-culturali-e-creative-icc-dal-30/9/2025-nuova-sezione-speciale-del-registro-imprese

REGISTRAZIONE VERBALI UTILI DAL 1 APRILE 2025

dal 1 Aprile 2025 non è più possibile registrare il cartaceo  presso gli uffici Territoriali.L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10.03.2025 ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modulo aggiuntivo del modello RAP (Registrazione di atto privato) da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari.

Nel caso in cui sia presente socio estero non in possesso di codice fiscale, gli uffici di Milano accettano ancora la registrazione del verbale agli sportelli

Riclassificazione Ateco 2025 Registro Imprese.

La riclassificazione sarà di due tipi

Semplice – corrisponde a un altro codice

Complessa: un codice del 22 è distribuito su più codici nella tabella 2025

Per il Registro Imprese,la nuova tabella parte dal 01 aprile 2025 e riguarderà la riclassificazione SEMPLICE (tabella 1:N) sarà disponibile sul sito ISTAT

Le società sarà avvisate tramite l’APP  IMPRESA ITALIA, dalla quale sarà anche possibile scaricare la visura della società in modalità gratuita.

Potreste consigliare ai vostri clienti di scaricare l’APP, ( si accedere con SPID-CIE) 

diversamente per fare le verifiche sarete costretti a scaricare e visure per le verifiche 

Il nuovo codice ateco è assegnato d’ufficio, per circa un anno comparirà insieme al vecchio (ateco 2022).

Se tale riclassificazione SEMPLICE, non soddisfa l’azienda, dal 15/4 al 30/11 2025, potrà chiedere rettifica gratuita tramite il portale https://rettificaateco.registro imprese.it.

Si potrà accedere  al portale con CNS-SPID –CIE del legale rappresentante o da incaricato.

(dopo il 15/4/2025)

L’Agenzia delle Entrate non procederà alla riclassificazione 2025,

una volta individuati i codici più corretti, se diversi da quelli presenti nel cassetto fiscale, potranno essere aggiornati con Variazione Ae ad hoc.

A mio parere conviene aspettare che gli aggiornamenti entrino a regime per eventuali rettifiche, che come sopra citato saranno possibili dal 15 aprile al 30 novembre

AGENZIA ENTRATE novità REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI E CERTIFICATI FISCALI

Da Gennaio 2025 in seguito alle disposizioni della nuova finanziaria, L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le seguenti novità:- MARCHE DA BOLLO, non devono essere più assolte all’origine dell’atto ,ma entro 30 gg dalla data dell’atto , per non incorrere in sanzioni.Possono essere assolte anche con pagamento F24 insieme all’Imposta con il codice tributo 1552- CERTIFICATO RESIDENZA FISCALE, non sarà più soggetto a diritto da euro 3,10- CERTIFICATO CARICHI FISCALI, l’importo del diritto passa da 12.40 a 16,00, il totale spese sarà quindi 48 euro invece di 44,40 (TRIB.1599 EURO 32,00 TRIB.1538 EURO 16,00)

Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle società

aggiornamento 05 novembre 2025 solo CCIAA di Milano:

A partire dal 31 ottobre 2025 è stata modificata la normativa relativa all’obbligo di iscrivere il domicilio digitale al registro delle imprese da parte degli amministratori.
Questo obbligo, introdotto dal 1° gennaio 2025, è stato infatti ridefinito dall’art. 13, comma 3, del Decreto Legge 159/2025 che ha cambiato la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento.
Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall’art. 13 c. 3 del Decreto Legge 159/2025:

“L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31/12/2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.

E’ opportuno precisare che “l’amministratore delegato” è previsto dall’art. 2381 c.c., che ha rubrica “Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati”.
L’art. 2381 c.c. dispone (comma 1): “Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”. (comma 2): “Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti”. 

Tale norma del codice civile stabilisce, pertanto, che il componente del consiglio di amministrazione (cioè il “consigliere”) cui sono delegati poteri e attribuzioni dal consiglio di amministrazione è un “amministratore delegato” ed è quindi tenuto all’adempimento. 

consiglieriobbligati all’adempimento, possono essere indicati nelle visure camerali con diverse diciture: come “amministratori delegati“, oppure come “consiglieri delegati” o, ancora come “consiglieri con poteri“. In tutti questi casi si tratta di componenti del consiglio di amministrazione a cui tale organo amministrativo ha delegato “proprie attribuzioni”, come disposto dall’art. 2381 comma 2 c.c.. Si tratta cioè di consiglieri cui, per legge, va riconosciuta la qualifica di “amministratore delegato”, obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale.

L’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente e dal 01/01/2025 in capo a tutti gli amministratori – dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.

Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili. In alcuni casi, anche se non frequenti, questi incarichi possono essere previsti nei patti sociali delle società di persone (snc, sas e ss): in questa ipotesi, i soggetti chiamati a svolgere tali funzioni sono tenuti a comunicare e iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.

Le nuove disposizioni prevedono, come ricordato sopra, che il domicilio digitale degli amministratori NON POSSA COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA, intendendo non solo quello della società su cui viene effettuata la comunicazione, ma anche il domicilio digitale di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel registro delle imprese.
Unica eccezione riguarda l’amministratore che sia anche imprenditore individuale: in questo caso l’amministratore può comunicare, come proprio domicilio digitale, quello iscritto della propria impresa individuale.

Il domicilio digitale dell’impresa non può essere comunicato dall’amministratore, obbligato o meno all’adempimento.

Persone soggette all’obbligo

La norma si applica, come ricordato, a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri.
Se manca la figura dell’amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione; ovviamente, se il presidente del cda ha poteri attribuiti dall’organo amministrativo, è in ogni caso tenuto all’adempimento in quanto è anche un “amministratore delegato”.

In virtù del richiamo operato dagli articoli 2409 novies c.c. e 2409 noviesdecies c.c. all’art. 2381 c.c., sono obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale anche i componenti del consiglio di gestione (che abbiano poteri e, in mancanza, il presidente) delle società per azioni che adottano il sistema amministrativo dualistico nonché i componenti del consiglio di amministrazione (che abbiano poteri e, in mancanza, il presidente) delle società per azioni che adottano il sistema amministrativo monistico.

L’obbligo non riguarda le società a responsabilità limitata che adottino la forma amministrativa “PIU’ AMMINISTRATORI”.

Non sono inoltre tenuti all’adempimento i liquidatori, i preposti di sedi secondarie di società estera, gli amministratori di Consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP).

La norma si applica ai soli amministratori indicati quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono intervenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.

Iscrizione della sola comunicazione del domicilio digitale

Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore, in quanto trattasi di adempimento personale. La domanda di iscrizione del domicilio digitale può essere presentata e firmata digitalmente – oltre che dall’amministratore stesso – anche dal commercialista che dichiari di aver ricevuto incarico dall’amministratore interessato.
La pratica può essere presentata e firmata digitalmente anche dal notaio, che si presume, in quanto notaio istante, che abbia ricevuto incarico dal singolo amministratore. Resta infine confermato che gli altri intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche) possono trasmettere la pratica; in questo caso alla firma digitale dell’amministratore si aggiunge la firma digitale del soggetto intermediario.

Amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 che non hanno comunicato il domicilio digitale all’ufficio del registro delle imprese.

GLI AMMINISTRATORI UNICI, GLI AMMINISTRATORI/CONSIGLIERI DELEGATI E I CONSIGLIERI CON POTERI oppure, in mancanza di queste cariche amministrative, tutti i presidenti di cda privi di amministratori/consiglieri delegati o di consigliere con poteri, GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DEL 31/10/2025 DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31/12/2025.

Amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 che hanno comunicato, in precedenza, il domicilio digitale dell’impresa.

GLI AMMINISTRATORI UNICI e i COMPONENTI dell’organo amministrativo DOTATI DI POTERI che hanno comunicato in precedenza, come proprio domicilio digitale, quello dell’impresa sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

Soggetti già iscritti alla data del 31/10/2025 e non più obbligati ad avere un domicilio digitale, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale (anche coincidente con quello dell’impresa).

I soggetti, diversi dagli amministratori obbligati sopra detti, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale possono presentare domanda di cessazione del domicilio digitale iscritto.
In caso di utilizzo del software DIRE va selezionato l’adempimento “Altre comunicazioni impresa/Altri atti e fatti soggetti a deposito”. Nel riquadro va compilato nome, cognome e domicilio digitale del soggetto del quale si vuole cessare il domicilio digitale.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

La mera comunicazione/variazione del domicilio digitale da parte degli amministratori obbligati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

La mera comunicazione/variazione/cessazione del domicilio digitale da parte di tutti gli altri soggetti non obbligati, è soggetta al pagamento:

  1. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di società di capitali;
  2. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di società di persone.

Sanzioni

Si segnala che l’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

Aggiornamento 28.11.2024 Titolare effettivo

A seguito delle ordinanze n. 3533/2024 del 17 maggio 2024 e n. 8245 2 8248 del 15 ottobre 2024 , il Consiglio di Stato ha sospeso ogni giudizio in materia di Titolarità Effettiva, rimettendo da ultimo la questione alla Corte di Giustizia Europea.

Secondo le indicazioni del MIMIT, con nota prot 115836 del 28/11/2024, le Camere di Commercio possono continuare a ricevere i seguenti adempimenti:
– prima comunicazione dati TE;
– variazione dati TE;
– conferma annuale dati TE.

La presentazione di detti adempimenti risulta, tuttavia, non obbligatoria, in quanto le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi continuano a determinare la sospensione di:
– i termini previsti dal DM 11 marzo 2022, n. 55 per detti adempimenti (ove non siano già scaduti);
– l’applicazione delle sanzioni per tardivi od omessi adempimenti;
– il sistema di consultazione dei dati da parte dei soggetti legittimati;
– il sistema di accreditamento alla consultazione da parte dei soggetti obbligati.

TITOLARE EFFETTIVO -AGGIORNAMENTO 10 OTTOBRE 2024

La CCIAA ha predisposto l’applicativo per la comunicazione di conferma del titolare effettivo.

I termini di deposito rimangono sospesi in attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato ordinanza del 17/05/2024 Reg, Ric, 03532/2024.

https://www.milomb.camcom.it/registro-dei-titolari-effettivi

“Dal 10/10/2024 è possibile inviare la conferma annuale dei titolari effettivi anche con il software DIRE. Si ricorda che i termini per l’adempimento sono attualmente sospesi, in attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato”

Tuttavia, anche a seguito di questa ultima ordinanza del Consiglio di Stato, sopra richiamata, e fino alle
decisioni di merito della Corte di giustizia UE sono sospesi:
1) l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del D.M. n. 55 dell’ 11 marzo 2022) essendo stato
sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
2) i controlli a campione sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del D.M. n.
55/2022);
3) l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del D.M. n. 55/2022);
4) la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori
di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del D.M. n. 55/2022);
5) la comunicazione delle eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità
effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione (articolo 3, comma
3, del D.M. n. 55/2022).
6) la comunicazione annuale in merito alla conferma dei dati e delle informazioni, da
effettuare entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima
comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.

Tale comunicazione, da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio (articolo 3, comma 3, del D.M. n. 55/2022).
Da segnalare, tuttavia, che secondo le indicazioni di Unioncamere, nonostante la sospensione,
continuano ad essere consentite la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la
titolarità effettiva.



Registro dei titolari effettivi

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 17/05/2024 Reg, Ric, 03532/2024 ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9/04/2024 per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari effettivi”.

A seguito di tale ordinanza sono sospesi l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (art. 6 DM n. 55/2022) e la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 DM n. 55/2022).

Registro dei titolari effettivi -aggiornamento 28/03/2024

Respinto il ricorso presentato al TAR il 6/12/2023

Il TAR Lazio con sentenza N. 06839/2024 REG.PROV.COLL. – N. 15566/2023 REG.RIC. ha respinto il ricorso presentato il 6/12/2023 con cui sono stati impugnati i provvedimenti ministeriali in materia di titolare effettivo.

Pertanto riprende a decorrere il termine dei 60 giorni di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 9/10/2023 in G.U.) che accerta la piena operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.

IL TERMINE DEI 60 GIORNI SCADE IL GIORNO 11 APRILE 2024.

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Il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto attestante l’operatività del sistema titolare effettivo

Il TAR Lazio, sezione IV, con ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 ha disposto la sospensione cautelare dell’efficacia del decreto Ministero delle imprese e del Made in Italy recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva” pubblicato in G.U – Serie generale n. 236 del 9 ottobre 2023. Pertanto l’obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023 resta sospeso in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio.

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Consulta il portale ufficiale del Titolare Effettivo. https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

È stato pubblicato in data 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, intitolato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”.

Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la comunicazione al registro dei titolari effettivi.

Pertanto, il termine per la comunicazione del titolare effettivo, per le imprese, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, è l’11/12/2023.

Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari. Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Le imprese, persone giuridiche private, trust e i mandati fiduciari costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

Come individuare il soggetto che può firmare la pratica per un’impresa?

Consulta la visura aggiornata per verificare chi sono i soggetti che rappresentano l’impresa. Per la tua impresa, puoi accedere anche al cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it.

Quali sono i soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo?

I soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo sono le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust.

Chi è il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica?

Se l’assetto proprietario non consente di individuare alcun soggetto con tale caratteristica, si considerano, nell’ordine, i seguenti requisiti:

– il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

– il controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria

– l’esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società

–  il possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

In un’impresa può essere identificato anche più di un titolare effettivo.

ione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

 Chi è il titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini al trust?

ll titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini al trust è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

– costituente

– fiduciario

– guardiano

– beneficiario

– soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

In un trust o istituto giuridico affine al trust possono essere identificati anche più di un titolare effettivo.

Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori: persone tenute all’adempimento dal 31 ottobre 2025

A partire dal 31 ottobre 2025 è stata modificata la normativa relativa all’obbligo di iscrivere il domicilio digitale al registro delle imprese da parte degli amministratori.
Questo obbligo, introdotto dal 1° gennaio 2025, è stato infatti ridefinito dall’art. 13, comma 3, del Decreto Legge 159/2025 che ha cambiato la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento.
Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall’art. 13 c. 3 del Decreto Legge 159/2025:

“L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31/12/2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.

E’ opportuno precisare che “l’amministratore delegato” è previsto dall’art. 2381 c.c., che ha rubrica “Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati”.
L’art. 2381 c.c. dispone (comma 1): “Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”. (comma 2): “Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti”. 

Tale norma del codice civile stabilisce, pertanto, che il componente del consiglio di amministrazione (cioè il “consigliere”) cui sono delegati poteri e attribuzioni dal consiglio di amministrazione è un “amministratore delegato” ed è quindi tenuto all’adempimento. 

consiglieriobbligati all’adempimento, possono essere indicati nelle visure camerali con diverse diciture: come “amministratori delegati“, oppure come “consiglieri delegati” o, ancora come “consiglieri con poteri“. In tutti questi casi si tratta di componenti del consiglio di amministrazione a cui tale organo amministrativo ha delegato “proprie attribuzioni”, come disposto dall’art. 2381 comma 2 c.c.. Si tratta cioè di consiglieri cui, per legge, va riconosciuta la qualifica di “amministratore delegato”, obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale.

L’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente e dal 01/01/2025 in capo a tutti gli amministratori – dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati.

Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili. In alcuni casi, anche se non frequenti, questi incarichi possono essere previsti nei patti sociali delle società di persone (snc, sas e ss): in questa ipotesi, i soggetti chiamati a svolgere tali funzioni sono tenuti a comunicare e iscrivere il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese.

Le nuove disposizioni prevedono, come ricordato sopra, che il domicilio digitale degli amministratori NON POSSA COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL’IMPRESA, intendendo non solo quello della società su cui viene effettuata la comunicazione, ma anche il domicilio digitale di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel registro delle imprese.
Unica eccezione riguarda l’amministratore che sia anche imprenditore individuale: in questo caso l’amministratore può comunicare, come proprio domicilio digitale, quello iscritto della propria impresa individuale.

Il domicilio digitale dell’impresa non può essere comunicato dall’amministratore, obbligato o meno all’adempimento.

Persone soggette all’obbligo

La norma si applica, come ricordato, a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico o di amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri.
Se manca la figura dell’amministratore/consigliere delegato o di consigliere con poteri, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale ricade, come ricordato, sul presidente del consiglio di amministrazione; ovviamente, se il presidente del cda ha poteri attribuiti dall’organo amministrativo, è in ogni caso tenuto all’adempimento in quanto è anche un “amministratore delegato”.

In virtù del richiamo operato dagli articoli 2409 novies c.c. e 2409 noviesdecies c.c. all’art. 2381 c.c., sono obbligati a comunicare il proprio domicilio digitale anche i componenti del consiglio di gestione (che abbiano poteri e, in mancanza, il presidente) delle società per azioni che adottano il sistema amministrativo dualistico nonché i componenti del consiglio di amministrazione (che abbiano poteri e, in mancanza, il presidente) delle società per azioni che adottano il sistema amministrativo monistico.

L’obbligo non riguarda le società a responsabilità limitata che adottino la forma amministrativa “PIU’ AMMINISTRATORI”.

Non sono inoltre tenuti all’adempimento i liquidatori, i preposti di sedi secondarie di società estera, gli amministratori di Consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, enti pubblici economici, aziende speciali ex TUEL e di persone giuridiche private (PGP).

La norma si applica ai soli amministratori indicati quando nominati o confermati alle suddette cariche. Tali nomine o conferme possono intervenire, come è noto, sia al momento della costituzione della società che successivamente, in ogni fase successiva in cui intervenga una nuova nomina o conferma negli incarichi indicati. In mancanza dell’indicazione del domicilio digitale la richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo o la richiesta di iscrizione della nomina/conferma degli amministratori verranno sospese e verrà chiesta la loro regolarizzazione, in assenza della quale, l’ufficio potrà rifiutare l’iscrizione richiesta.

Iscrizione della sola comunicazione del domicilio digitale

Il soggetto obbligato a comunicare il proprio domicilio digitale è l’amministratore, in quanto trattasi di adempimento personale. La domanda di iscrizione del domicilio digitale può essere presentata e firmata digitalmente – oltre che dall’amministratore stesso – anche dal commercialista che dichiari di aver ricevuto incarico dall’amministratore interessato.
La pratica può essere presentata e firmata digitalmente anche dal notaio, che si presume, in quanto notaio istante, che abbia ricevuto incarico dal singolo amministratore. Resta infine confermato che gli altri intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche) possono trasmettere la pratica; in questo caso alla firma digitale dell’amministratore si aggiunge la firma digitale del soggetto intermediario.

Amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 che non hanno comunicato il domicilio digitale all’ufficio del registro delle imprese.

GLI AMMINISTRATORI UNICI, GLI AMMINISTRATORI/CONSIGLIERI DELEGATI E I CONSIGLIERI CON POTERI oppure, in mancanza di queste cariche amministrative, tutti i presidenti di cda privi di amministratori/consiglieri delegati o di consigliere con poteri, GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DEL 31/10/2025 DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 31/12/2025.

Amministratori già iscritti alla data del 31/10/2025 che hanno comunicato, in precedenza, il domicilio digitale dell’impresa.

GLI AMMINISTRATORI UNICI e i COMPONENTI dell’organo amministrativo DOTATI DI POTERI che hanno comunicato in precedenza, come proprio domicilio digitale, quello dell’impresa sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

Soggetti già iscritti alla data del 31/10/2025 e non più obbligati ad avere un domicilio digitale, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale (anche coincidente con quello dell’impresa).

I soggetti, diversi dagli amministratori obbligati sopra detti, che hanno comunicato, in precedenza, il proprio domicilio digitale possono presentare domanda di cessazione del domicilio digitale iscritto.
In caso di utilizzo del software DIRE va selezionato l’adempimento “Altre comunicazioni impresa/Altri atti e fatti soggetti a deposito”. Nel riquadro va compilato nome, cognome e domicilio digitale del soggetto del quale si vuole cessare il domicilio digitale.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

La mera comunicazione/variazione del domicilio digitale da parte degli amministratori obbligati non è soggetta a imposta di bollo e diritto di segreteria.

La comunicazione del domicilio digitale dei soggetti obbligati, compiuta all’interno delle domande di iscrizioni di atti costitutivi o di nomine/conferme degli amministratori (o di altre domande o denunce) sconta il diritto di segreteria e l’imposta di bollo previsti per tali adempimenti.

La mera comunicazione/variazione/cessazione del domicilio digitale da parte di tutti gli altri soggetti non obbligati, è soggetta al pagamento:

  1. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 65,00, in caso di società di capitali;
  2. del diritto di segreteria di € 30,00 e dell’imposta di bollo di € 59,00 in caso di società di persone.

Sanzioni

Si segnala che l’art. 13 c. 4 del DL 159/2025 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

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