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Riclassificazione Ateco 2025 Registro Imprese.

La riclassificazione sarà di due tipi

Semplice – corrisponde a un altro codice

Complessa: un codice del 22 è distribuito su più codici nella tabella 2025

Per il Registro Imprese,la nuova tabella parte dal 01 aprile 2025 e riguarderà la riclassificazione SEMPLICE (tabella 1:N) sarà disponibile sul sito ISTAT

Le società sarà avvisate tramite l’APP  IMPRESA ITALIA, dalla quale sarà anche possibile scaricare la visura della società in modalità gratuita.

Potreste consigliare ai vostri clienti di scaricare l’APP, ( si accedere con SPID-CIE) 

diversamente per fare le verifiche sarete costretti a scaricare e visure per le verifiche 

Il nuovo codice ateco è assegnato d’ufficio, per circa un anno comparirà insieme al vecchio (ateco 2022).

Se tale riclassificazione SEMPLICE, non soddisfa l’azienda, dal 15/4 al 30/11 2025, potrà chiedere rettifica gratuita tramite il portale https://rettificaateco.registro imprese.it.

Si potrà accedere  al portale con CNS-SPID –CIE del legale rappresentante o da incaricato.

(dopo il 15/4/2025)

L’Agenzia delle Entrate non procederà alla riclassificazione 2025,

una volta individuati i codici più corretti, se diversi da quelli presenti nel cassetto fiscale, potranno essere aggiornati con Variazione Ae ad hoc.

A mio parere conviene aspettare che gli aggiornamenti entrino a regime per eventuali rettifiche, che come sopra citato saranno possibili dal 15 aprile al 30 novembre

AGENZIA ENTRATE novità REGISTRAZIONE ATTI PRIVATI E CERTIFICATI FISCALI

Da Gennaio 2025 in seguito alle disposizioni della nuova finanziaria, L’Agenzia delle Entrate ha stabilito le seguenti novità:- MARCHE DA BOLLO, non devono essere più assolte all’origine dell’atto ,ma entro 30 gg dalla data dell’atto , per non incorrere in sanzioni.Possono essere assolte anche con pagamento F24 insieme all’Imposta con il codice tributo 1552- CERTIFICATO RESIDENZA FISCALE, non sarà più soggetto a diritto da euro 3,10- CERTIFICATO CARICHI FISCALI, l’importo del diritto passa da 12.40 a 16,00, il totale spese sarà quindi 48 euro invece di 44,40 (TRIB.1599 EURO 32,00 TRIB.1538 EURO 16,00)

Obbligo di iscrivere il domicilio digitale degli amministratori delle società

dal 12/03/2025:
La nota qui pubblicata, prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.

Si evidenzia che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.

Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.
L’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha infatti modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».
L’articolo modificato, vigente dal 1/1/2025, dispone quindi come segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.

Aggiornamento 28.11.2024 Titolare effettivo

A seguito delle ordinanze n. 3533/2024 del 17 maggio 2024 e n. 8245 2 8248 del 15 ottobre 2024 , il Consiglio di Stato ha sospeso ogni giudizio in materia di Titolarità Effettiva, rimettendo da ultimo la questione alla Corte di Giustizia Europea.

Secondo le indicazioni del MIMIT, con nota prot 115836 del 28/11/2024, le Camere di Commercio possono continuare a ricevere i seguenti adempimenti:
– prima comunicazione dati TE;
– variazione dati TE;
– conferma annuale dati TE.

La presentazione di detti adempimenti risulta, tuttavia, non obbligatoria, in quanto le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi continuano a determinare la sospensione di:
– i termini previsti dal DM 11 marzo 2022, n. 55 per detti adempimenti (ove non siano già scaduti);
– l’applicazione delle sanzioni per tardivi od omessi adempimenti;
– il sistema di consultazione dei dati da parte dei soggetti legittimati;
– il sistema di accreditamento alla consultazione da parte dei soggetti obbligati.

TITOLARE EFFETTIVO -AGGIORNAMENTO 10 OTTOBRE 2024

La CCIAA ha predisposto l’applicativo per la comunicazione di conferma del titolare effettivo.

I termini di deposito rimangono sospesi in attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato ordinanza del 17/05/2024 Reg, Ric, 03532/2024.

https://www.milomb.camcom.it/registro-dei-titolari-effettivi

“Dal 10/10/2024 è possibile inviare la conferma annuale dei titolari effettivi anche con il software DIRE. Si ricorda che i termini per l’adempimento sono attualmente sospesi, in attesa di conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato”

Tuttavia, anche a seguito di questa ultima ordinanza del Consiglio di Stato, sopra richiamata, e fino alle
decisioni di merito della Corte di giustizia UE sono sospesi:
1) l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del D.M. n. 55 dell’ 11 marzo 2022) essendo stato
sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
2) i controlli a campione sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del D.M. n.
55/2022);
3) l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del D.M. n. 55/2022);
4) la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori
di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del D.M. n. 55/2022);
5) la comunicazione delle eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità
effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione (articolo 3, comma
3, del D.M. n. 55/2022).
6) la comunicazione annuale in merito alla conferma dei dati e delle informazioni, da
effettuare entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima
comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma.

Tale comunicazione, da parte delle imprese dotate di personalità giuridica, potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio (articolo 3, comma 3, del D.M. n. 55/2022).
Da segnalare, tuttavia, che secondo le indicazioni di Unioncamere, nonostante la sospensione,
continuano ad essere consentite la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la
titolarità effettiva.



Registro dei titolari effettivi

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 17/05/2024 Reg, Ric, 03532/2024 ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9/04/2024 per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari effettivi”.

A seguito di tale ordinanza sono sospesi l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (art. 6 DM n. 55/2022) e la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 DM n. 55/2022).

Registro dei titolari effettivi -aggiornamento 28/03/2024

Respinto il ricorso presentato al TAR il 6/12/2023

Il TAR Lazio con sentenza N. 06839/2024 REG.PROV.COLL. – N. 15566/2023 REG.RIC. ha respinto il ricorso presentato il 6/12/2023 con cui sono stati impugnati i provvedimenti ministeriali in materia di titolare effettivo.

Pertanto riprende a decorrere il termine dei 60 giorni di cui al DM 29 settembre 2023 (pubblicato il 9/10/2023 in G.U.) che accerta la piena operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.

IL TERMINE DEI 60 GIORNI SCADE IL GIORNO 11 APRILE 2024.

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Il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto attestante l’operatività del sistema titolare effettivo

Il TAR Lazio, sezione IV, con ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 ha disposto la sospensione cautelare dell’efficacia del decreto Ministero delle imprese e del Made in Italy recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva” pubblicato in G.U – Serie generale n. 236 del 9 ottobre 2023. Pertanto l’obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023 resta sospeso in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio.

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Consulta il portale ufficiale del Titolare Effettivo. https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

È stato pubblicato in data 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, intitolato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”.

Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la comunicazione al registro dei titolari effettivi.

Pertanto, il termine per la comunicazione del titolare effettivo, per le imprese, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, è l’11/12/2023.

Sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari. Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. I commercialisti, professionisti e intermediari in genere potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione (il modello presentato) dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Le imprese, persone giuridiche private, trust e i mandati fiduciari costituite successivamente alla data del 9 ottobre 2023 provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

Come individuare il soggetto che può firmare la pratica per un’impresa?

Consulta la visura aggiornata per verificare chi sono i soggetti che rappresentano l’impresa. Per la tua impresa, puoi accedere anche al cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it.

Quali sono i soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo?

I soggetti tenuti alla comunicazione del titolare effettivo sono le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private, i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust.

Chi è il titolare effettivo delle imprese dotate di personalità giuridica?

Se l’assetto proprietario non consente di individuare alcun soggetto con tale caratteristica, si considerano, nell’ordine, i seguenti requisiti:

– il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

– il controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria

– l’esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società

–  il possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

In un’impresa può essere identificato anche più di un titolare effettivo.

ione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

 Chi è il titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini al trust?

ll titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini al trust è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

– costituente

– fiduciario

– guardiano

– beneficiario

– soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

In un trust o istituto giuridico affine al trust possono essere identificati anche più di un titolare effettivo.

Comunicazione indirizzo PEC – obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2020

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – che ha modificato l’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

mancata comunicazione della proroga o risoluzione anticipata

locazioni cedolare secca

Dopo del Decreto Legge n. 34/2019

Ad oggi, con la conversione del Decreto Legge n. 34/2019 è stato eliminato l’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011.Quindi, la mancata comunicazione della proroga o risoluzione anticipata del contratto di locazione con cedolare secca non determina più conseguenze, fermo restando che:

  • l’opzione della tassazione agevolata resta valida per tutta la durata della proroga, purché il Contribuente tenga un comportamento coerente;
  • non trovano più applicazioni le sanzioni di euro 50 ed euro 100 in caso di tardiva od omessa comunicazione della proroga o risoluzione.

Rimborso imposta di bollo versata in eccesso o non dovuta Registro Imprese Milano Monza Lodi

Con Risoluzione n. 125/E del 13.10.2017 la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la richiesta di rimborso del bollo assolto telematicamente deve essere presentata ai soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642 del 1972.

Si comunica pertanto che, con riferimento alle domande/denunce telematiche al R.I./REA, per le quali l’imposta di bollo sia stata corrisposta anche se non dovuta (in quanto adempimento esente), o sia stata corrisposta in eccesso, è possibile presentare istanza di rimborso a questo Ente mediante l’apposito modulo.

L’istanza deve essere presentata all’indirizzo PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it.

link per scaricare modulo:http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/35106048/mo-da104.pdf/ca887d30-5d5c-49b7-a932-dd6a0d123766

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