Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall’art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).
Lo prevede l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – che ha modificato l’art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l’art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Inoltre, sempre secondo quanto stabilito all’articolo 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.