L’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr. n. 131/1986, stabilisce che sono soggetti ad imposta di registro gli atti delle società, qualunque sia il ‘tipo’ sociale. La lett. d) dell’art. 4 include tra questi le “..assegnazioni ai soci,associati o partecipanti”.  L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007 ha in proposito comunicato che:            … non ricorre l’obbligo di registrazione in termine fisso per i bilanci  finali di liquidazione che non comportino una distribuzione di utili, anche se negli stessi viene indicato un credito IVA, in quanto quest’ultima è una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”. 

L’Agenzia ha successivamente chiarito (v.consulenza giuridica n.904-2/2017)che la locuzione “assegnazione ai soci” include anche la restituzione di somme imputabili al capitale sociale(o riserve) .        Tale assegnazione può avvenire in danaro, ovvero mediante altri cespiti dell’attivo. La domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione nel registro delle imprese è quindi soggetta ad imposta di registro i) in misura fissa se è prevista l’assegnazione ai soci di somme di danaro; ii) in misura fissa se è prevista l’assegnazione, soggetta ad IVA, di altri beni: iii) in misura proporzionale, e secondo le varie aliquote previste dall’art. 4 del dpr n. 131/1986, negli altri casi.