aggiornamento dal sito Camera di Commercio Milano del 8 aprile 2025:
Sono esonerate le società di mutuo soccorso e le società semplici che non svolgano attività d’impresa (es. società semplici che svolgono attività di revisione contabile).
Non sono tenuti all’adempimento i soggetti che amministrano attività imprenditoriali svolte con una diversa forma giuridica (es. gli amministratori di consorzi, di contratti di rete, di associazioni, di fondazioni) nonché i preposti di sede secondaria di società estera, in quanto non sono qualificabili come amministratori della stessa.
Il domicilio digitale dell’amministratore, comunicato con la domanda di iscrizione presentata al registro delle imprese, può coincidere con il domicilio digitale della società (conformemente all’orientamento espresso da Unioncamere).
La mera comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore (o del socio-amministratore di società di persone) è esente dall’imposta di bollo e dal diritto di segreteria: la legge non prevede un termine espresso per tale adempimento.
Il domicilio digitale degli amministratori è ora una componente formale necessaria per la corretta iscrizione degli amministratori nel registro delle imprese.
La domanda di iscrizione relativa alla nomina, variazione, conferma di amministratori/liquidatori delle società di capitali nonché la nomina, variazione degli amministratori/liquidatori delle società di persone, carente dell’indicazione del domicilio digitale di questi ultimi, comporta pertanto la sospensione del procedimento iscrittivo e, in caso di mancata regolarizzazione, il rifiuto di iscrizione ai sensi dell’art. 11 c. 6 lett. b) del DPR 581/95, secondo il quale l’Ufficio, prima dell’iscrizione, accerta la regolare compilazione del modello di domanda.
Allo stesso modo, il domicilio digitale degli amministratori deve essere comunicato nella domanda di prima iscrizione delle società sopra ricordate: anche in tal caso l’omessa indicazione comporta la sospensione del procedimento iscrittivo e, in caso di mancata regolarizzazione, l’eventuale rifiuto ai sensi dell’art. 13 c. 4 lett. b) del DPR 581/95
dal 12/03/2025:
La nota qui pubblicata, prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, individua il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con specifico riferimento, tra l’altro, ai destinatari dell’obbligo, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l’eventuale inadempimento.
Si evidenzia che per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.
Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è esteso anche agli amministratori delle società.
L’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha infatti modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».
L’articolo modificato, vigente dal 1/1/2025, dispone quindi come segue: “L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.