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ISTRUZIONI PAGAMENTO F24 ELI.DE-LOCAZIONI

I versamenti relativi alla registrazione, alle annualità successive alla prima,delle proroghe, alle cessioni e alle risoluzioni mediante i servizi telematici dell’Agenzia sono effettuati con addebito su c/c bancario o postale utilizzando il modulo

Modello F24 Elementi identificativi (EL.IDE)

Sezione contribuente

  • Codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale: inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto, parte del contratto, che effettua il versamento;
  • Codice fiscale e Codice identificativo: inserire il codice fiscale di una delle controparti e il codice identificativo “63” (controparte).
  • Sezione erario ed altro

    • Codice ufficio: non compilare;
    • Codice atto: non compilare;
    • Tipo: inserire la lettera “F” (registro)
    • Elementi identificativi: E’ anche possibile recuperare il codice identificativo del contratto con la funzione Ricerca codice identificativo del contratto. Non compilare;
    • Codice: inserire il codice tributo (vedi tabella dei codici tributo);
    • Anno di riferimento: indicare (in formato AAAA) l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore;
    • Importi a debito versati: gli importi da versare;

     

    Tabella dei codici tributo locazione e affitto di beni immobili

    codice Denominazione
    1500 Imposta di Registro per prima registrazione
    1501 Imposta di Registro per annualità successive
    1502 Imposta di Registro per cessioni del contratto
    1503 Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
    1504 Imposta di Registro per proroghe del contratto
    1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
    1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Diritti certificati CARICHI PENDENTI -CASELLARIO GIUDIZIALE

Con decreto del 7 Maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 149 del 30.06.2015, sono stati aumentati gli importi relativi al diritto di copia ed al diritto di certificato Tribunale.In questo modo, pertanto, l’importo previsto per il diritto di certificato passa da € 3,68 ad € 3,84.

Nulli i contratti di affitto se non viene allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Nulli i contratti di affitto (così come di compravendita o di comodato d’uso gratuito) se non viene allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica). È questa la principale novità introdotta dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, che converte il D.L. 4 giugno 2013, n. 63. È in vigore dal 4 agosto, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 181, la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.Questa Legge prevede alcune importanti novità relative alla certificazione energetica degli edifici, quali ad esempio: 1)la trasformazione dell’ACE in APE (Attestato di Prestazione Energetica); 2)l’obbligo di messa a disposizione dell’APE a favore dell’inquilino fin dall’inizio delle trattative e della sua consegna all’inquilino stesso al termine delle trattative;
3)l’obbligo di inserimento nel contratto di locazione di una clausola nella quale il conduttore dia atto di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica dal locatore.
4)Soprattutto, sono previste sanzioni, comprese tra i 300€ e i 1.800€ per gli affitti, a carico del locatore che non avesse dotato l’unità immobiliare di APE in caso di nuova locazione dell’immobile.
All’art. 6, in sede di conversione in Legge del Decreto, il comma 3-bis, recita testualmente:
“l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.

Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per comunicare al Registro imprese/REA, l’aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nei soppressi ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere.

Coloro che sono autonomamente iscritti sia nell’ex ruolo che nel registro imprese e che non hanno aggiornato la posizione anagrafica nel registro delle imprese e nel REA entro il 30 settembre 2013 sono soggetti, invece, alla sanzione dell’inibizione dell’attività economica con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese (v. art. 10 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011). L’aggiornamento è tecnicamente possibile sino all’emanazione del provvedimento: restano ferme, in questo caso, le sanzioni per tardivo adempimento.

L’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti.

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