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Nulli i contratti di affitto se non viene allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Nulli i contratti di affitto (così come di compravendita o di comodato d’uso gratuito) se non viene allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica). È questa la principale novità introdotta dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, che converte il D.L. 4 giugno 2013, n. 63. È in vigore dal 4 agosto, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 181, la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.Questa Legge prevede alcune importanti novità relative alla certificazione energetica degli edifici, quali ad esempio: 1)la trasformazione dell’ACE in APE (Attestato di Prestazione Energetica); 2)l’obbligo di messa a disposizione dell’APE a favore dell’inquilino fin dall’inizio delle trattative e della sua consegna all’inquilino stesso al termine delle trattative;
3)l’obbligo di inserimento nel contratto di locazione di una clausola nella quale il conduttore dia atto di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica dal locatore.
4)Soprattutto, sono previste sanzioni, comprese tra i 300€ e i 1.800€ per gli affitti, a carico del locatore che non avesse dotato l’unità immobiliare di APE in caso di nuova locazione dell’immobile.
All’art. 6, in sede di conversione in Legge del Decreto, il comma 3-bis, recita testualmente:
“l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.

Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per comunicare al Registro imprese/REA, l’aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nei soppressi ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere.

Coloro che sono autonomamente iscritti sia nell’ex ruolo che nel registro imprese e che non hanno aggiornato la posizione anagrafica nel registro delle imprese e nel REA entro il 30 settembre 2013 sono soggetti, invece, alla sanzione dell’inibizione dell’attività economica con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese (v. art. 10 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011). L’aggiornamento è tecnicamente possibile sino all’emanazione del provvedimento: restano ferme, in questo caso, le sanzioni per tardivo adempimento.

L’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti.

Oltre 5 milioni di indirizzi PEC consultabili sul portale INI-PEC

InfoCamere ha realizzato il portale seguendo le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico.Attivo dal 19 giugno; è possibile ricercare l’email certificata di imprese e professionisti italiani.
INI-PEC è consultabile online senza bisogno di autenticazione, all’indirizzo www.inipec.gov.it.

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