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Rimborso imposta di bollo versata in eccesso o non dovuta Registro Imprese Milano Monza Lodi

Con Risoluzione n. 125/E del 13.10.2017 la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la richiesta di rimborso del bollo assolto telematicamente deve essere presentata ai soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642 del 1972.

Si comunica pertanto che, con riferimento alle domande/denunce telematiche al R.I./REA, per le quali l’imposta di bollo sia stata corrisposta anche se non dovuta (in quanto adempimento esente), o sia stata corrisposta in eccesso, è possibile presentare istanza di rimborso a questo Ente mediante l’apposito modulo.

L’istanza deve essere presentata all’indirizzo PEC cciaa@pec.milomb.camcom.it.

link per scaricare modulo:http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/35106048/mo-da104.pdf/ca887d30-5d5c-49b7-a932-dd6a0d123766

Imposta di registro Piano di riparto nuovo chiarimento Agenzia Entrate su obbligo di registrazione 25 luglio 2017

L’art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr. n. 131/1986, stabilisce che sono soggetti ad imposta di registro gli atti delle società, qualunque sia il ‘tipo’ sociale. La lett. d) dell’art. 4 include tra questi le “..assegnazioni ai soci,associati o partecipanti”.  L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007 ha in proposito comunicato che:            … non ricorre l’obbligo di registrazione in termine fisso per i bilanci  finali di liquidazione che non comportino una distribuzione di utili, anche se negli stessi viene indicato un credito IVA, in quanto quest’ultima è una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”. 

L’Agenzia ha successivamente chiarito (v.consulenza giuridica n.904-2/2017)che la locuzione “assegnazione ai soci” include anche la restituzione di somme imputabili al capitale sociale(o riserve) .        Tale assegnazione può avvenire in danaro, ovvero mediante altri cespiti dell’attivo. La domanda di iscrizione del bilancio finale di liquidazione nel registro delle imprese è quindi soggetta ad imposta di registro i) in misura fissa se è prevista l’assegnazione ai soci di somme di danaro; ii) in misura fissa se è prevista l’assegnazione, soggetta ad IVA, di altri beni: iii) in misura proporzionale, e secondo le varie aliquote previste dall’art. 4 del dpr n. 131/1986, negli altri casi.

Non applicabilità della Tassa di concessione governativa attivita’ regolate

Con propria nota del 13 ottobre 2015, l’ Agenzia delle entrate – Direzione Generale della Lombardia, in risposta ad un interpello formulato dalle Camere di Commercio lombarde, ha chiarito che non è dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al Registro delle Imprese o al REA, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ) per le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio.

Pertanto per tali attività, la Camera di Commercio di Milano non applica più la tassa di concessione governativa.

In merito alle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere, la Camera di Commercio di Milano applica, dal 05/08/2015, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate relativamente al non assoggettamento alla tassa di concessione governativa delle iscrizioni nel registro delle imprese delle suddette attività. L’Agenzia delle Entrate – in risposta a un interpello della Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti (CIDEC) della Campania – ha infatti chiarito che per tali attività d’impresa le TT.CC.GG. non sono dovute.

LINK RICERCA CODICE IDENTIFICATIVO

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/locazione/index.htm

Se devi fare comunicazioni all’Agenzia Entrate relative ad un contratto di locazione devi essere in possesso del codice identificativo. Utile soprattutto per i vecchi contratti per cui non era previsto.

Il link ti aiuta a trovarlo, ti può essere utile per rinnovi,cessioni,proroghe e risoluzioni contratto locazione in essere

ISTRUZIONI PAGAMENTO F24 ELI.DE-LOCAZIONI

I versamenti relativi alla registrazione, alle annualità successive alla prima,delle proroghe, alle cessioni e alle risoluzioni mediante i servizi telematici dell’Agenzia sono effettuati con addebito su c/c bancario o postale utilizzando il modulo

Modello F24 Elementi identificativi (EL.IDE)

Sezione contribuente

  • Codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale: inserire il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto, parte del contratto, che effettua il versamento;
  • Codice fiscale e Codice identificativo: inserire il codice fiscale di una delle controparti e il codice identificativo “63” (controparte).
  • Sezione erario ed altro

    • Codice ufficio: non compilare;
    • Codice atto: non compilare;
    • Tipo: inserire la lettera “F” (registro)
    • Elementi identificativi: E’ anche possibile recuperare il codice identificativo del contratto con la funzione Ricerca codice identificativo del contratto. Non compilare;
    • Codice: inserire il codice tributo (vedi tabella dei codici tributo);
    • Anno di riferimento: indicare (in formato AAAA) l’anno di stipula del contratto o di decorrenza, se anteriore;
    • Importi a debito versati: gli importi da versare;

     

    Tabella dei codici tributo locazione e affitto di beni immobili

    codice Denominazione
    1500 Imposta di Registro per prima registrazione
    1501 Imposta di Registro per annualità successive
    1502 Imposta di Registro per cessioni del contratto
    1503 Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
    1504 Imposta di Registro per proroghe del contratto
    1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
    1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Diritti certificati CARICHI PENDENTI -CASELLARIO GIUDIZIALE

Con decreto del 7 Maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 149 del 30.06.2015, sono stati aumentati gli importi relativi al diritto di copia ed al diritto di certificato Tribunale.In questo modo, pertanto, l’importo previsto per il diritto di certificato passa da € 3,68 ad € 3,84.

Nulli i contratti di affitto se non viene allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).

Nulli i contratti di affitto (così come di compravendita o di comodato d’uso gratuito) se non viene allegato l’APE (Attestato di Prestazione Energetica). È questa la principale novità introdotta dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, che converte il D.L. 4 giugno 2013, n. 63. È in vigore dal 4 agosto, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 181, la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione Europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.Questa Legge prevede alcune importanti novità relative alla certificazione energetica degli edifici, quali ad esempio: 1)la trasformazione dell’ACE in APE (Attestato di Prestazione Energetica); 2)l’obbligo di messa a disposizione dell’APE a favore dell’inquilino fin dall’inizio delle trattative e della sua consegna all’inquilino stesso al termine delle trattative;
3)l’obbligo di inserimento nel contratto di locazione di una clausola nella quale il conduttore dia atto di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica dal locatore.
4)Soprattutto, sono previste sanzioni, comprese tra i 300€ e i 1.800€ per gli affitti, a carico del locatore che non avesse dotato l’unità immobiliare di APE in caso di nuova locazione dell’immobile.
All’art. 6, in sede di conversione in Legge del Decreto, il comma 3-bis, recita testualmente:
“l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.

Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per comunicare al Registro imprese/REA, l’aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nei soppressi ruoli mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio e spedizioniere.

Coloro che sono autonomamente iscritti sia nell’ex ruolo che nel registro imprese e che non hanno aggiornato la posizione anagrafica nel registro delle imprese e nel REA entro il 30 settembre 2013 sono soggetti, invece, alla sanzione dell’inibizione dell’attività economica con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese (v. art. 10 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011). L’aggiornamento è tecnicamente possibile sino all’emanazione del provvedimento: restano ferme, in questo caso, le sanzioni per tardivo adempimento.

L’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà requisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni (mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti.

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