Con propria nota del 13 ottobre 2015, l’ Agenzia delle entrate – Direzione Generale della Lombardia, in risposta ad un interpello formulato dalle Camere di Commercio lombarde, ha chiarito che non è dovuta la tassa di concessione governativa per la presentazione al Registro delle Imprese o al REA, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA ) per le attività di installazione di impianti, autoriparazione, pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e facchinaggio.
Pertanto per tali attività, la Camera di Commercio di Milano non applica più la tassa di concessione governativa.
In merito alle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere, la Camera di Commercio di Milano applica, dal 05/08/2015, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate relativamente al non assoggettamento alla tassa di concessione governativa delle iscrizioni nel registro delle imprese delle suddette attività. L’Agenzia delle Entrate – in risposta a un interpello della Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti (CIDEC) della Campania – ha infatti chiarito che per tali attività d’impresa le TT.CC.GG. non sono dovute.